(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione.