(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53
                         del 1 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6
e  7  della  legge  17  maggio  1983, n. 217, disciplina le strutture
ricettive  alberghiere  e  stabilisce   i   criteri   per   la   loro
classificazione.