Art. 10.
                    Autorizzazione all'esercizio
 
  1.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  una struttura ricettiva e'
rilasciata dal Comune in cui l'immobile e' situato.
  2. L'autorizzazione deve contenere  le  indicazioni  relative  alla
denominazione,   alla   classificazione   assegnata,  alla  capacita'
ricettiva, al periodo d'apertura e all' ubicazione della struttura  e
deve  essere  comunicata  alla Provincia e all' Azienda di promozione
turistica competenti per territorio.