Art. 10. Autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva e' rilasciata dal Comune in cui l'immobile e' situato. 2. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacita' ricettiva, al periodo d'apertura e all' ubicazione della struttura e deve essere comunicata alla Provincia e all' Azienda di promozione turistica competenti per territorio.