Art. 11.
                         Periodi di apertura
 
  1. Le strutture ricettive possono avere autorizzazione di esercizio
annuale o stagionale. Le autorizzazioni stagionali non possono  avere
durata  inferiore a tre mesi consecutivi e sono rilasciate dal Comune
nell'ambito  temporale  della  stagionalita'  fissato  dalla   stessa
amministrazione, sentite l'Azienda di promozione turistica competente
e le associazioni di categoria.