Art. 11. Periodi di apertura 1. Le strutture ricettive possono avere autorizzazione di esercizio annuale o stagionale. Le autorizzazioni stagionali non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi e sono rilasciate dal Comune nell'ambito temporale della stagionalita' fissato dalla stessa amministrazione, sentite l'Azienda di promozione turistica competente e le associazioni di categoria.