Art. 12.
          Chiusura, sospensione, cessazione dell'attivita'
                    e revoca dell'autorizzazione
 
  1.   Le  strutture  ricettive  ad  autorizzazione  annuale  possono
chiudere per ferie per non piu' di sessanta  giorni,  distribuiti  in
uno  o  piu'  periodi nell'anno solare; possono altresi' chiudere per
altri motivi e per non piu' di  ulteriori  novanta  giorni  nell'arco
dell'anno  solare.    In entrambi i casi  fatto obbligo di comunicare
preventivamente i periodi di chiusura al  Comune,  alla  Provincia  e
all'Azienda di promozione turistica competenti.
  2.  Salvo  quanto  previsto al comma 1, la chiusura delle strutture
ricettive, ad apertura annuale o stagionale,  autorizzata dal Comune,
su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi  e  nel
caso  di  ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici
mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.
  3.  La  chiusura  temporanea delle strutture, non conforme a quanto
stabilito nei commi 1 e 2, determina  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa prevista dal comma 6 dell'articolo 19.
  4.  La  chiusura per cessazione dell'attivita' prima della scadenza
dell'autorizzazione  all'esercizio  va  comunicata  al  Comune,  alla
Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima
della   data   di   cessazione,  salvo  cause  di  forza  maggiore  e
imprevedibili per le quali viene  data  comunicazione  immediatamente
dopo  l'evento.
  5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e
quando  comunque  l'attivita'  del  complesso  sia ritenuta dannosa o
contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo  a
irregolarita'     tecnico-amministrative,    il    Comune    sospende
l'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura  ricettiva  per  un
periodo  non  superiore  a  sei mesi se, a seguito di diffida, non si
ottemperi, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
  6. L'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura  ricettiva  e'
revocata dal Comune:
   a)  qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a
dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attivita' di cui
al comma 4;
   b) qualora il titolare  dell'autorizzazione  alla  scadenza  della
sospensione   di   cui   al  comma  5,  non  abbia  ottemperato  alle
prescrizioni ivi previste;
   c) qualora vengano meno  i  requisiti  soggettivi  previsti  dalla
legge   per   il  titolare  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle
strutture  ricettive  e  in  presenza  di  rifiuto  di   accoglienza,
illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
   d)  nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18  giugno  1931,  n.
773 e successive modifiche;
   e)   in   caso  di  recidivo  comportamento  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 19.
  7.  Ogni  provvedimento  relativo  all'autorizzazione  deve  essere
comunicato  alla  Provincia  e  all'Azienda  di  promozione turistica
competenti per territorio.