Art. 12. Chiusura, sospensione, cessazione dell'attivita' e revoca dell'autorizzazione 1. Le strutture ricettive ad autorizzazione annuale possono chiudere per ferie per non piu' di sessanta giorni, distribuiti in uno o piu' periodi nell'anno solare; possono altresi' chiudere per altri motivi e per non piu' di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, autorizzata dal Comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze. 3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell'articolo 19. 4. La chiusura per cessazione dell'attivita' prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento. 5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attivita' del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarita' tecnico-amministrative, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperi, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste. 6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva e' revocata dal Comune: a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attivita' di cui al comma 4; b) qualora il titolare dell'autorizzazione alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste; c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore; d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche; e) in caso di recidivo comportamento di cui al comma 7 dell'articolo 19. 7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.