Art. 14. Pubblicita' dei prezzi 1. E' fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 13 e praticati per l'anno solare in corso. 2. E' fatto obbligo di esporre in ogni camera, unita' abitativa e suite, in luogo ben visibile, un cartellino contenente i seguenti dati, aggiornati all'anno solare in corso: a) la denominazione dell' esercizio; b) la classificazione; c) il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unita' abitativa; d) il numero dei letti autorizzati; e) il prezzo gionialiero della camera, della suite o dell'unita' abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'amministrazione provinciale; f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite o l'unita' abitativa, ai sensi dell'articolo 13; g) l'autorita' competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa. 3. E' fatto altresi' obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio. 4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.