Art. 14.
                       Pubblicita' dei prezzi
 
  1. E' fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile  al  pubblico,
nella  zona  di  ricevimento  degli  ospiti, una tabella con i prezzi
conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo  13  e
praticati per l'anno solare in corso.
  2.  E'  fatto obbligo di esporre in ogni camera, unita' abitativa e
suite, in luogo ben visibile, un  cartellino  contenente  i  seguenti
dati, aggiornati all'anno solare in corso:
   a) la denominazione dell' esercizio;
   b) la classificazione;
   c)  il  numero  assegnato  alla  camera,  alla  suite o all'unita'
abitativa;
   d) il numero dei letti autorizzati;
   e)  il  prezzo gionialiero della camera, della suite o dell'unita'
abitativa, della  prima  colazione,  della  pensione,  dell'eventuale
mezza  pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata
dall'amministrazione provinciale;
   f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite
o l'unita' abitativa, ai sensi dell'articolo 13;
   g) l'autorita' competente a ricevere gli eventuali  reclami  ed  i
termini previsti dalla presente normativa.
  3.  E' fatto altresi' obbligo di esporre in ogni stanza un apposito
cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
  4. La tabella e  il  cartellino  di  cui  ai  commi  1  e  2,  sono
predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.