Art. 15.
               Registrazione delle persone alloggiate
 
  1.  I  titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a
comunicare   giornalmente   all'Azienda   di   promozione   turistica
competente, su apposito modello predisposto dall' ISTAT, il movimento
degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.