Art. 16.
                     Gestione e responsabilita'
 
  1.  Responsabile delle strutture ricettive di cui all'articolo 4 e'
il titolare dell'autorizzazione all'esercizio o il gestore.
  2. Il titolare o l'eventuale rappresentante,  la  cui  nomina  deve
risultare dall' autorizzazione, e' responsabile dell'osservanza della
presente  legge  e  risponde  in  solido del pagamento delle sanzioni
amministrative.