Art. 16. Gestione e responsabilita' 1. Responsabile delle strutture ricettive di cui all'articolo 4 e' il titolare dell'autorizzazione all'esercizio o il gestore. 2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall' autorizzazione, e' responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.