Art. 17.
                         Marchio di qualita'
 
  1. La Regione, al fine di stimolare il processo di  crescita  e  di
riqualificazione  dell'offerta  turistica  e del patrimonio ricettivo
alberghiero e di  mantenere,  nonche'  migliorare,  la  capacita'  di
attrarre
 e competere attraverso proposte di mercato chiare e affidabili,
 promuove  l'introduzione  di  metodologie  e strumenti finalizzati a
rappresentare ed assicurare la qualita'.
  2.  A  tali  scopi  la  Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge, provvede alla nomina di
una Commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi:
   a) di  individuare  e  definire  criteri,  modalita'  e  strumenti
ritenuti  piu'  idonei  per  i marchi e la certificazione di qualita'
nonche' marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato;
   b)  di  ricercare  e  proporre  adeguate  forme  di  sostegno   ed
incentivo,  anche  economico,  per  la  nascita e lo sviluppo di tale
processo di qualificazione dell'offerta  alberghiera  da  recepire  e
adottare  con successivi provvedimenti della Giunta regionale sentita
la competente Commissione consiliare.
  3. La Commissione e' cosi' composta:
   a) l'assessore al turismo che la presiede;
   b) un dirigente regionale del Dipartimento turismo;
   c)  un  esperto  in gestione di impresa nominato dalla Universita'
degli studi di Venezia;
   d)  due  esperti  in  gestione  di  impresa  concordati   tra   le
associazioni  degli  operatori  delle strutture ricettive alberghiere
piu' rappresentative a livello regionale.
  4. Le funzioni di  segretario  sono  esercitate  da  un  dipendente
regionale con qualifica non inferiore a sesto livello.