Art. 17. Marchio di qualita' 1. La Regione, al fine di stimolare il processo di crescita e di riqualificazione dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo alberghiero e di mantenere, nonche' migliorare, la capacita' di attrarre e competere attraverso proposte di mercato chiare e affidabili, promuove l'introduzione di metodologie e strumenti finalizzati a rappresentare ed assicurare la qualita'. 2. A tali scopi la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una Commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi: a) di individuare e definire criteri, modalita' e strumenti ritenuti piu' idonei per i marchi e la certificazione di qualita' nonche' marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato; b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo, anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo di qualificazione dell'offerta alberghiera da recepire e adottare con successivi provvedimenti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. 3. La Commissione e' cosi' composta: a) l'assessore al turismo che la presiede; b) un dirigente regionale del Dipartimento turismo; c) un esperto in gestione di impresa nominato dalla Universita' degli studi di Venezia; d) due esperti in gestione di impresa concordati tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive alberghiere piu' rappresentative a livello regionale. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a sesto livello.