Art. 19.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
 
  1.  Chiunque  esercita una attivita' ricettiva di cui alla presente
legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto  la  prescritta
autorizzazione,  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa  da lire 2
milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio.
  2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di  classificazione
comporta  la  sanzione  amministrativa  da  lire  500  mila  a lire 3
milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo
12.
  3.   La   mancata   esposizione   al  pubblico  dell'autorizzazione
all'esercizio o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la  sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.
  4.  La  mancata  esposizione del segno distintivo di cui al comma 9
dell'articolo 5, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di  cui
all'articolo 14, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da lire
100 mila a lire 500 mila.
  5.   La  mancata  esposizione  del  cartello  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14, comporta la sanzione  amministrativa  da  lire  100
mila a lire 500 mila.
  6.  La  chiusura  della  struttura  ricettiva nell'ipotesi prevista
dall'articolo 12, comma 3, comporta  la  sanzione  amministrativa  da
lire  500  mila  a  lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto al
comma 6 del medesimo articolo.
  7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti,  stampati
ovvero  pubblicamente  con  ogni  altro  mezzo,  un'attrezzatura  non
corrispondente  a  quella  autorizzata  o  una  denominazione  o  una
classificazione  diversa  da quella approvata, e' soggetto a sanzione
amministrativa da lire 100  mila  a  lire  1  milione,  fermo  quanto
previsto dall'articolo 12 comma 6 in caso di recidiva.
  8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini
di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  comporta  l'applicazione della
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
  9. Chiunque applichi  prezzi  difformi  da  quelli  comunicati,  e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da  lire  500 mila a lire 3
milioni.
  10.  Chiunque  doti,  in  modo  permanente  le  camere,  le  unita'
abitative  e le suite, di un numero di posti letto superiore a quello
autorizzato e' soggetto a una sanziotie amministrativa  da  lire  100
mila a lire 500 mila per ogni posto letto in piu'.
  11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10, sono comminate dal
Sindaco competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso
ente.
  12.  Le  sanzioni  di  cui  ai commi 2, 4, 7, 8 e 9, sono comminate
dall'amministrazione provinciale competente  e  le  somme  introitate
sono trattenute dallo stesso Bnte.