Art. 19. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Chiunque esercita una attivita' ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12. 3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni. 4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 9 dell'articolo 5, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'articolo 14, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. 5. La mancata esposizione del cartello di cui al comma 3 dell'articolo 14, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. 6. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo. 7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 in caso di recidiva. 8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione. 9. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. 10. Chiunque doti, in modo permanente le camere, le unita' abitative e le suite, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato e' soggetto a una sanziotie amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila per ogni posto letto in piu'. 11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10, sono comminate dal Sindaco competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. 12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9, sono comminate dall'amministrazione provinciale competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso Bnte.