Art. 2.
                        Delega alle Province
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  di  cui  alla  presente legge, ad
esclusione di  quelle  espressamente  riservate  alla  Regione,  sono
delegate alle Province.
  2.  Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le
direttive e gli atti di  programmazione,  indirizzo  e  coordinamento
emanati dalla Giunta regionale.
  3.  La  Giunta  regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello
Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine
 all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
  4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa
formale diffida al Presidente della Provincia, propone  al  Consiglio
regionale la revoca della delega.