Art. 20. Vincolo di destinazione e sua rimozione 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono vincolate alla specifica destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici. 2. Per le strutture ricettive alberghiere di nuova attivazione il vincolo alla specifica destinazione d'uso sorge al momento del rilascio del certificato di agibilita'. 3. La rimozione del vincolo di destinazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge n. 217/1983 e' autorizzata dal Comune, previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione d'uso degli immobili devono rispettare la vigente disciplina urbanistica'. 4. Le domande di svincolo presentate alla Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse entro trenta giorni ai Comuni competenti per territorio per i provvedimenti di cui al comma 3.