Art. 20.
               Vincolo di destinazione e sua rimozione
 
  1.  Ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le
strutture ricettive di cui all'articolo 3,  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono vincolate alla specifica
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.
  2.  Per  le strutture ricettive alberghiere di nuova attivazione il
vincolo alla  specifica  destinazione  d'uso  sorge  al  momento  del
rilascio del certificato di agibilita'.
  3.  La  rimozione  del  vincolo di destinazione prevista dal quinto
comma dell'articolo 8 della legge  n.  217/1983  e'  autorizzata  dal
Comune,  previa  restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche
eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo  svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti
modifiche  della  destinazione d'uso degli immobili devono rispettare
la vigente disciplina urbanistica'.
  4.  Le  domande di svincolo presentate alla Giunta regionale, prima
dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere  trasmesse
entro  trenta  giorni  ai  Comuni  competenti  per  territorio  per i
provvedimenti di cui al comma 3.