Art. 23. Nonna finanziaria 1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entita' e' stabilita annualmente con legge di bilancio. 2. A copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicaziorie dell'articolo 17 si provvede con lo stanziamento di lire 100.000.000 mediante utilizzo del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) dell'esercizio finanziario 1997. Per gli anni successivi l'entita' e' stabilita annualmente con legge di bilancio.