Art. 23.
                          Nonna finanziaria
 
  1.  Per  il  rimborso  delle  spese  relative  all'esercizio  delle
funzioni  delegate  con  la  presente  legge  la   Giunta   regionale
ripartisce  tra  le  Province  un  fondo  la cui entita' e' stabilita
annualmente con legge di bilancio.
  2.  A copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicaziorie
dell'articolo 17 si provvede con lo stanziamento di lire  100.000.000
mediante  utilizzo  del fondo globale per le spese correnti (capitolo
n. 80210) dell'esercizio finanziario 1997. Per gli anni successivi
 l'entita' e' stabilita annualmente con legge di bilancio.