Art. 6. Procedure per la classificazione 1. La classificazione e' effettuata dalla Provincia competente per territorio e ha validita' quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validita' dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente. 3. La domanda di classificazione e' presentata alla Provincia, corredata della seguente documentazione: a) certificato di agibilita'; b) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera, suite e unita' abitativa; c) relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e qualita' dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi e attrezzature e sul personale; d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100; e) denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale. 4. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento. 5. La classificazione e' assegnata dalla Provincia sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 3, a seguito di verifica e sentito il parere dell'Amministrazione comunale, dell' Azienda di promozione turistica competente per territorio e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative. Il parere richiesto dalla Provincia deve essere fornito entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la Provincia puo' provvedere alla classificazione, senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva riceve dalla Provincia copia della denuncia dell'attrezzatura, da restituire entro il mese di giugno, con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 sostituisce la documentazione prevista dal medesimo comma. La ripresentazione di tutta la documentazione e' invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.