Art. 6.
                  Procedure per la classificazione
 
  1. La classificazione e' effettuata dalla Provincia competente  per
territorio  e  ha  validita'  quinquennale  a decorrere dal 1 gennaio
1998.
  2. Per le  nuove  strutture,  aperte  durante  il  quinquennio,  la
classificazione  ha validita' dal momento dell'attribuzione e per  la
frazione di quinquennio rimanente.
  3. La domanda di  classificazione  e'  presentata  alla  Provincia,
corredata della seguente documentazione:
   a) certificato di agibilita';
   b)  autorizzazione  prescritta  dalle leggi sanitarie vigenti, con
indicazione del numero di  letti  autorizzati  per  ciascuna  camera,
suite e unita' abitativa;
   c)  relazione  tecnico  descrittiva sulla tipologia e qualita' dei
servizi  offerti,  sulle   dotazioni   degli   impianti,   arredi   e
attrezzature e sul personale;
   d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala
1:100;
   e)  denuncia  dell'attrezzatura  su  modulo  predisposto e fornito
dalle Province conforme al modello regionale.
  4. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive  vengano  a
possedere  i  requisiti  di  una  classificazione  diversa  da quella
attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda,  a  una
nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento.
  5. La classificazione e' assegnata dalla Provincia sulla base degli
elementi  denunciati  di  cui  al  comma  3,  a seguito di verifica e
sentito il parere dell'Amministrazione  comunale,  dell'  Azienda  di
promozione  turistica  competente per territorio e delle associazioni
territoriali di categoria  maggiormente  rappresentative.  Il  parere
richiesto  dalla  Provincia  deve essere fornito entro trenta giorni.
Nel caso in  cui  i  pareri  non  vengano  forniti  entro  i  termini
previsti,  la  Provincia  puo' provvedere alla classificazione, senza
ulteriori dilazioni e non oltre il termine di sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda.
  6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il
titolare  dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva
riceve dalla Provincia copia  della  denuncia  dell'attrezzatura,  da
restituire entro il mese di giugno, con la conferma o la modifica dei
dati  in  essa  contenuti.  La  dichiarazione  del  titolare  di  non
intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui  alle  lettere
a),  b),  c)  e d) del comma 3 sostituisce la documentazione prevista
dal medesimo comma. La ripresentazione di tutta la documentazione  e'
invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.