Art. 7.
        Disciplina per la classificazione a residenza d'epoca
 
  1.  I  castelli,  le  ville  e  gli  altri complessi immobiliari in
possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  4,  da
destinare  in  tutto  o  in  parte alla ricettivita' turistica devono
essere complessi monumentali in ottimo stato  di  conservazione,  che
non  abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui
interventi  di  restauro,  consolidamento  e  conservazione,  non  ne
abbiano  alterato,  sia  all'esterno  che  all'interno,  l'originaria
fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per  i  beni
soggetti  al  vincolo  monumentale,  le  prescrizioni  dei competenti
organi statali.
  2. Alla classificazione delle strutture nella tipologia speciale di
residenza d'epoca provvede la Provincia, competente  per  territorio,
sulla  base  del parere vincolante della Commissione regionale di cui
al comma 3.
  3. La Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge, nomina la Commissione regionale per la
classificazione delle residenze d'epoca che e' composta da:
   a) un dirigente regionale del Dipartimento per il turismo  che  la
presiede;
   b)  un  esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza
per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
   c) un esperto di storia dell'arte concordato tra  le  associazioni
piu'  rappresentative  a  livello  regionale  degli  operatori  delle
strutture ricettive alberghiere;
   d) un dipendente della Provincia competente per territorio.
  4. Le funzioni di  segretario  sono  esercitate  da  un  dipendente
regionale con qualifica non inferiore al sesto livello.
  5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
  6.  Ai  componenti e al segretario della Commissione e' corrisposto
un compenso e, ove spetti, il rimborso delle  spese  di  viaggio,  ai
sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n.  12.
  7.  La  domanda  di  classificazione a residenza d'epoca, corredata
dalla documentazione di cui all'articolo 6, comma  3,  va  presentata
alla   Provincia   competente   per   territorio  che  provvede  alla
classificazione entro i successivi novanta giorni.
  8.  L'esercizio   dell'attivita'   delle   residenze   d'epoca   e'
subordinato  al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, che
ne da'  immediata  comunicazione  alla  Provincia  e  all'Azienda  di
promozione turistica competenti.
  9.   Le   residenze   d'epoca   sono   assoggettate  agli  obblighi
amministrativi previsti per gli alberghi.