Art. 7. Disciplina per la classificazione a residenza d'epoca 1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 4, da destinare in tutto o in parte alla ricettivita' turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali. 2. Alla classificazione delle strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca provvede la Provincia, competente per territorio, sulla base del parere vincolante della Commissione regionale di cui al comma 3. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina la Commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca che e' composta da: a) un dirigente regionale del Dipartimento per il turismo che la presiede; b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto; c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni piu' rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere; d) un dipendente della Provincia competente per territorio. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore al sesto livello. 5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale. 6. Ai componenti e al segretario della Commissione e' corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. 7. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, va presentata alla Provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni. 8. L'esercizio dell'attivita' delle residenze d'epoca e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, che ne da' immediata comunicazione alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti. 9. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi.