Art. 8.
              Notifica della classificazione e ricorsi
 
  1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive e'
notificato all'interessato, al Comune in cui e' ubicato l'esercizio e
comunicato  alla  Giunta  regionale  e  all'Azienda   di   promozione
turistica competente per territorio.
  2.  Avverso il provvedimento di classificazione e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data  di  ricevimento  della  notifica,  al
Presidente  della  Giunta  regionale,  che  decide  entro  il termine
perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.