Art. 8. Notifica della classificazione e ricorsi 1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive e' notificato all'interessato, al Comune in cui e' ubicato l'esercizio e comunicato alla Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio. 2. Avverso il provvedimento di classificazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.