Art. 9.
                            Denominazione
 
  1. La denominazione di ciascuna struttura  ricettiva  deve  evitare
omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed e' approvata
dalla Provincia.
  2.  In alternativa alla dizione di albergo puo' essere usata quella
di Hotel; l'indicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi
classificati con almeno  cinque  stelle;  la  dicitura  Palace  Hotel
spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
  3.   Per  le  strutture  ricettive  sprovviste  di  ristorante,  in
alternativa o in aggiunta alla  dizione  albergo,  e'  consentita  la
denominazione di Garni' o Meuble'.