Art. 9. Denominazione 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed e' approvata dalla Provincia. 2. In alternativa alla dizione di albergo puo' essere usata quella di Hotel; l'indicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura Palace Hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle. 3. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, e' consentita la denominazione di Garni' o Meuble'.