(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 60 del 30 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Costituzione di un fondo di rotazione
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata  a  costituire  un  fondo  di
rotazione  per  la concessione di mutui per la realizzazione di opere
di  miglioramento  fondiario  come  definite  dalle   vigenti   norme
comunitarie, nazionali e regionali.
  2.  Le  opere  di miglioramento fondiario finanziate ai sensi della
presente legge devono contribuire al perfezionamento dell'ordinamento
produttivo gia' esistente delle aziende agricole operanti nell'ambito
di comprensori rurali.
  3. Sono finanziabili con il fondo di rotazione di cui alla presente
legge le  opere  di  miglioramento  fondiario  previste  dalla  legge
regionale  6  luglio  1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di
agricoltura), e successive modificazioni, per le quali e' ammessa  la
concessione di mutui ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), della
legge stessa.