(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 60 del 30 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Costituzione di un fondo di rotazione 1. La Giunta regionale e' autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario come definite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali. 2. Le opere di miglioramento fondiario finanziate ai sensi della presente legge devono contribuire al perfezionamento dell'ordinamento produttivo gia' esistente delle aziende agricole operanti nell'ambito di comprensori rurali. 3. Sono finanziabili con il fondo di rotazione di cui alla presente legge le opere di miglioramento fondiario previste dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, per le quali e' ammessa la concessione di mutui ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge stessa.