Art. 10. Vincoli e sanzioni 1. Per le opere oggetto delle provvidenze previste dalla presente legge non si puo', per l'intera durata del mutuo, mutare la destinazione per la quale viene concesso il finanziamento, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 17 della L.R. 27/1995. 2. I beni interessati alle opere di miglioramento fondiario oggetto dei mutui possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso, per tutta la durata del mutuo, soltanto ai soggetti che siano in possesso dei requisiti per beneficiarie dei mutui. 3. In presenza di una variazione del vincolo di destinazione relativa ad una quota parziale delle opere finanziate, a condizione che tale variazione non pregiudichi la razionalita' complessiva dell'investimento, si procede, previo parere della struttura regionale competente in materia di agricoltura, alla richiesta di restituzione parziale anticipata del capitale residuo nella misura determinata dalla struttura stessa, oltre ad una maggiorazione del venti per cento della somma da rimborsare. 4. La violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la restituzione del capitale residuo, esistente alla data dell'avvenuta violazione, oltre al versamento di una maggiorazione del venti per cento del capitale residuo stesso. 5. Nell'ipotesi di cause di forza maggiore, nonche' quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi che impediscano la prosecuzione dell'attivita' agricola o agrituristica per cause indipendenti dalla volonta' del mutuatario, la Giunta regionale puo' autorizzare deroghe al sistema sanzionatorio previsto nei commi 3 e 4.