Art. 10.
                         Vincoli e sanzioni
 
  1.  Per  le opere oggetto delle provvidenze previste dalla presente
legge  non  si  puo',  per  l'intera  durata  del  mutuo,  mutare  la
destinazione  per  la  quale  viene  concesso  il  finanziamento,  ad
eccezione di quanto stabilito dall'art. 17 della L.R. 27/1995.
  2. I beni interessati alle opere di miglioramento fondiario oggetto
dei mutui possono essere ceduti a  titolo  gratuito  o  oneroso,  per
tutta la durata del mutuo, soltanto ai soggetti che siano in possesso
dei requisiti per beneficiarie dei mutui.
  3.  In  presenza  di  una  variazione  del  vincolo di destinazione
relativa ad una quota parziale delle opere finanziate,  a  condizione
che  tale  variazione  non  pregiudichi  la  razionalita' complessiva
dell'investimento,  si  procede,  previo   parere   della   struttura
regionale  competente  in  materia  di agricoltura, alla richiesta di
restituzione parziale anticipata del capitale  residuo  nella  misura
determinata  dalla  struttura  stessa, oltre ad una maggiorazione del
venti per cento della somma da rimborsare.
  4. La violazione totale degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2
comporta  la  restituzione  del capitale residuo, esistente alla data
dell'avvenuta violazione, oltre al versamento  di  una  maggiorazione
del venti per cento del capitale residuo stesso.
  5.   Nell'ipotesi  di  cause  di  forza  maggiore,  nonche'  quando
sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi  che  impediscano
la  prosecuzione  dell'attivita'  agricola  o agrituristica per cause
indipendenti dalla volonta' del mutuatario, la Giunta regionale  puo'
autorizzare  deroghe  al sistema sanzionatorio previsto nei commi 3 e
4.