Art. 11.
                        Estinzione anticipata
 
  1. I mutuatari possono estinguere anticipatamente i mutui,  con  le
modalita'  ed  i  criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art.
4.
  2.  L'avvenuta  estinzione  anticipata  del  mutuo   non   comporta
l'abolizione  dei  vincoli  di  destinazione,  per  le cui violazioni
saranno comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 10.
  3.  Nella  sola ipotesi di successione, gli eredi che non intendano
proseguire    nell'attivita'    hanno    facolta'    di    estinguere
anticipatamente  il  mutuo,  previa  restituzione  del  solo capitale
residuo.  L'estinzione  del  mutuo,  in  tal   caso,   determina   la
soppressione del vincolo di destinazione.