Art. 11. Estinzione anticipata 1. I mutuatari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalita' ed i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 4. 2. L'avvenuta estinzione anticipata del mutuo non comporta l'abolizione dei vincoli di destinazione, per le cui violazioni saranno comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 10. 3. Nella sola ipotesi di successione, gli eredi che non intendano proseguire nell'attivita' hanno facolta' di estinguere anticipatamente il mutuo, previa restituzione del solo capitale residuo. L'estinzione del mutuo, in tal caso, determina la soppressione del vincolo di destinazione.