Art. 12. Finanziamento del fondo di rotazione 1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge e' alimentato per gli anni 1997 e seguenti: a) dallo stanziamento iniziale nonche' dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale; b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o a lungo termine contratti a tale scopo; c) dal pagamento, anche anticipato, delle semestralita' di ammortamento dovute dai mutuatari; d) dagli interessi sui mutui concessi maturati nel periodo di preammortamento; e) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo di rotazione. 2. Al fondo di rotazione sono addebitati gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione dei contratti di mutuo, nonche' il costo dei servizi prestati dalla Finaosta s.p.a., gestore del fondo.