Art. 12.
                Finanziamento del fondo di rotazione
 
  1.   Il  fondo  di  rotazione  previsto  dalla  presente  legge  e'
alimentato per gli anni 1997 e seguenti:
   a) dallo stanziamento iniziale nonche' dagli appositi stanziamenti
annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale;
   b) dal provento di eventuali mutui  o  prestiti  obbligazionari  a
medio o a lungo termine contratti a tale scopo;
   c)   dal  pagamento,  anche  anticipato,  delle  semestralita'  di
ammortamento dovute dai mutuatari;
   d) dagli interessi sui mutui  concessi  maturati  nel  periodo  di
preammortamento;
   e)   dagli   interessi   maturati  sulle  giacenze  del  fondo  di
rotazione.
  2.  Al  fondo  di  rotazione  sono  addebitati  gli  oneri  fiscali
derivanti dalla stipulazione dei contratti di mutuo, nonche' il costo
dei servizi prestati dalla Finaosta s.p.a., gestore del fondo.