Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1996, lire 3.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1998, che gravano sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno in corso e di quello pluriennale 1996/1998, si provvede mediante utilizzo dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020, previsto al punto B.1.1.3 (Costituzione del fondo di rotazione per fabbricati rurali) dell'allegato n. 1 dei bilanci stessi.