Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  previsti  dalla  presente legge,
quantificati  in   lire   3.000.000.000   per   l'anno   1996,   lire
3.000.000.000  per  l'anno 1997 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1998,
che gravano  sul  capitolo  di  nuova  istituzione  del  bilancio  di
previsione  per l'anno in corso e di quello pluriennale 1996/1998, si
provvede  mediante  utilizzo  dello  specifico  accantonamento,   sul
capitolo  69020, previsto al punto B.1.1.3 (Costituzione del fondo di
rotazione per fabbricati  rurali)  dell'allegato  n.  1  dei  bilanci
stessi.