Art. 2.
                              Obiettivi
 
  1.  L'esecuzione,  la  manutenzione  e  l'esercizio  delle opere di
miglioramento  fondiario  sono  finalizzati  al   perseguimento   dei
seguenti obiettivi:
   a) riduzione dei costi di produzione delle aziende agricole;
   b)   diversificazione   delle   produzioni   verso   prodotti  non
eccedentari e valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole;
   c)  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  e  di lavoro degli
operatori agricoli nonche' delle condizioni igieniche e di  benessere
degli animali;
   d)  conservazione,  tutela  e  miglioramento dell'ambiente e dello
spazio rurale;
   e)  conservazione  di  un  minimo  indispensabile  di  popolazione
permanente nelle aree agricole di montagna;
   f)  promozione  dell'attivita' agricola e agrituristica secondo le
vigenti norme di settore.