Art. 2. Obiettivi 1. L'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione delle aziende agricole; b) diversificazione delle produzioni verso prodotti non eccedentari e valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole; c) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori agricoli nonche' delle condizioni igieniche e di benessere degli animali; d) conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; e) conservazione di un minimo indispensabile di popolazione permanente nelle aree agricole di montagna; f) promozione dell'attivita' agricola e agrituristica secondo le vigenti norme di settore.