Art. 3. Beneficiari 1. I mutui di cui all'art. 1 possono essere concessi ai proprietari di aziende agricole singoli o associati, alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle associazioni di produttori agricoli, alle consorterie ed ai Comuni. Nell'ambito di tali categorie di beneficiari sono considerati prioritari gli investimenti a favore delle aziende agricole il cui titolare eserciti l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti norme comunitarie. 2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente i mutui possono essere concessi anche ai soggetti individuati nell'art. 6, comma 5, della L.R. 30/1984, e successive modificazioni, nonche' agli operatori agrituristici come definiti dalla legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo).