Art. 3.
                             Beneficiari
 
  1. I mutui di cui all'art. 1 possono essere concessi ai proprietari
di aziende agricole singoli o associati, alle  cooperative  agricole,
ai  consorzi  di  miglioramento  fondiario  riconosciuti ai sensi del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per  la  bonifica
integrale),   alle   associazioni   di   produttori   agricoli,  alle
consorterie  ed  ai  Comuni.  Nell'ambito  di   tali   categorie   di
beneficiari  sono  considerati  prioritari  gli investimenti a favore
delle aziende agricole il cui titolare eserciti l'attivita'  agricola
a titolo principale ai sensi delle vigenti norme comunitarie.
  2.  Allo  scopo  di  salvaguardare  il  patrimonio  edilizio rurale
esistente  i  mutui  possono  essere  concessi  anche   ai   soggetti
individuati  nell'art.   6, comma 5, della L.R. 30/1984, e successive
modificazioni, nonche' agli  operatori  agrituristici  come  definiti
dalla  legge  regionale  24  luglio  1995, n. 27 (Interventi a favore
dell'agriturismo).