Art. 4.
      Approvazione della convenzione per la gestione del fondo
 
  1. La Giunta regionale stipula  con  la  Finaosta  s.p.a.  apposita
convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.
  2.  La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta
s.p.a. di trasmettere alle strutture regionali competenti in  materia
di  finanze  e  di  agricoltura  le  situazioni  semestrali del conto
corrente intestato al fondo, complete di ogni  informazione  prevista
dalla convenzione di cui al comma 1.
  3.  Al  conto  consuntivo  della  Regione,  per  ciascun  esercizio
finanziario, deve essere allegato il rendiconto  sulla  gestione  del
fondo di rotazione, al 31 dicembre di ogni anno.