Art. 4. Approvazione della convenzione per la gestione del fondo 1. La Giunta regionale stipula con la Finaosta s.p.a. apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione. 2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta s.p.a. di trasmettere alle strutture regionali competenti in materia di finanze e di agricoltura le situazioni semestrali del conto corrente intestato al fondo, complete di ogni informazione prevista dalla convenzione di cui al comma 1. 3. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato il rendiconto sulla gestione del fondo di rotazione, al 31 dicembre di ogni anno.