Art. 6. Controlli tecnici, contabili e amministrativi 1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura provvede ai controlli sugli investimenti oggetto del finanziamento nonche' sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari devono consentire qualsiasi controllo richiesto. 2. I rapporti con la Finaosta s.p.a. per la gestione del fondo costituito con la presente legge sono tenuti dalla struttura regionale competente in materia di finanze.