Art. 6.
            Controlli tecnici, contabili e amministrativi
 
  1.  La  struttura  regionale  competente  in materia di agricoltura
provvede ai controlli sugli investimenti  oggetto  del  finanziamento
nonche'  sulla  regolare  destinazione  dei  fondi;  a  tale  scopo i
mutuatari devono consentire qualsiasi controllo richiesto.
  2. I rapporti con la Finaosta s.p.a.  per  la  gestione  del  fondo
costituito   con  la  presente  legge  sono  tenuti  dalla  struttura
regionale competente in materia di finanze.