Art. 8.
                          Tasso d'interesse
 
  1.  Il  tasso d'interesse a carico dei mutuatari e' fisso per tutta
la durata del mutuo ed e' pari al quaranta per  cento  del  tasso  di
riferimento  per  il  credito agrario di miglioramento in vigore alla
data della stipulazione del  contratto  di  mutuo.  L'Amministrazione
regionale si impegna a modulare l'abbuono di interesse in misura tale
che l'equivalente sovvenzione in valore attuale non risulti superiore
alle  percentuali  previste  dalla  normativa comunitaria vigente per
analoghe tipologie di intervento.