Art. 8. Tasso d'interesse 1. Il tasso d'interesse a carico dei mutuatari e' fisso per tutta la durata del mutuo ed e' pari al quaranta per cento del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento in vigore alla data della stipulazione del contratto di mutuo. L'Amministrazione regionale si impegna a modulare l'abbuono di interesse in misura tale che l'equivalente sovvenzione in valore attuale non risulti superiore alle percentuali previste dalla normativa comunitaria vigente per analoghe tipologie di intervento.