(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 12 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Al  fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota
di  risorse  finanziarie  indispensabili  a  non   compromettere   lo
svolgimento  delle  attivita'  e a consentire la regolare continuita'
nell'erogazione dei  servizi  a  favore  dei  cittadini,  la  regione
Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti
straordinari  a  parziale  copertura dei disavanzi relativi agli anni
1994 e precedenti nonche' per gli anni 1995 e 1996.