(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 12 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota di risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attivita' e a consentire la regolare continuita' nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la regione Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a parziale copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994 e precedenti nonche' per gli anni 1995 e 1996.