Art. 2.
   Contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1 la regione Emilia-Romagna  e'
autorizzata,  a  norma  di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11
febbraio 1997, n. 21, a contrarre, con oneri  a  carico  del  proprio
bilancio,  mutui  o  prestiti con istituti di credito, da assumere in
deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge,
per un importo complessivo di lire 840 miliardi di cui:
   lire 396 miliardi  a  parziale  copertura  dei  disavanzi  1994  e
precedenti;
   lire  191 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per
l'esercizio 1995;
   lire 253 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti  per
l'esercizio 1996.
  2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del nove
per  cento  annuo,  oneri  fiscali  esclusi,  e per la durata massima
dell'ammortamento di 15 anni.
  3.  E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione  degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.
  4. La Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere  all'assunzione
dei  mutui  predetti  con  propri  atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
  5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e'  garantito  dalla  regione  mediante  l'utilizzazione  degli
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio
di  previsione  per l'esercizio 1997 e per tutta la durata dei mutui.
La regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il  versamento  a
favore  degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
  6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla
presente legge, comprensivo  dei  corrispondenti  oneri  fiscali,  e'
valutato   in  annue  lire  104  miliardi  a  partire  dall'esercizio
finanziario 1998 e fino all'esercizio finanziario 2012.
  7. Esso fara' carico ai Capitoli 87717 e 88717, distinti per  quota
interessi  e  per  quota  di  rimborso  di  capitali,  sui bilanci di
previsione a decorrere dal 1998.
  8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente  articolo  risultino  meno
onerose  di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere  una
durata  inferiore  a  quella  autorizzata,  i riflessi corrispondenti
sulla  entita'  degli  stanziamenti  annui,  cosi'  come  la  diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
  9.  Le  spese  per  l'ammortamento  dei  mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi,  rientrano  fra  le
spese  classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31  della  legge  regionale  6  luglio  1977,  n.  31  e   successive
modificazioni.