Art. 6.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli  127,  comma 2, della Costituzione e 31
dello Statuto ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 9 luglio 1997
LA FORGIA