Art. 3.
 
  1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle
modifiche  delle  circoscrizioni  comunali,  di cui agli artt. 1 e 2,
saranno regolati dalla provincia  di  Milano,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli  artt. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre
1992, n. 28.