Art. 5.
 
  1. Alla liquidazione ed al rimborso  delle  spese  sostenute  dalla
provincia  di  Milano  in  attuazione  delle funzioni delegate di cui
all'art. 3 si provvedera'  con  un  atto  deliberativo  della  giunta
regionale  ai  sensi  dell'art.  14 della legge regionale 7 settembre
1992, n.  28.