Art. 3. 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui agli articoli 1 e 2 saranno regolati dalla provincia di Lodi, nel cui ambito territoriale hanno sede il comune di Somaglia ed il comune di Guardamiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge 7 settembre 1992, n. 28.