Art. 3.
 
  1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle
modifiche delle circoscrizioni comunali di cui agli articoli  1  e  2
saranno regolati dalla provincia di Lodi, nel cui ambito territoriale
hanno  sede  il  comune  di Somaglia ed il comune di Guardamiglio, ai
sensi e per gli  effetti  dell'art.  12  e  seguenti  della  legge  7
settembre 1992, n. 28.