Art. 5. 1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunita' montane in materia di circoscrizioni comunali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 7 luglio 1997 FORMIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1931). ______ (Omissis).