Art. 5.
 
  1. Alle spese previste dall'art. 4  si  provvede  mediante  impiego
delle   somme   stanziate   sul   capitolo  1.3.1.1.3870  "Spese  per
l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e  comunita'  montane
in  materia  di  circoscrizioni  comunali"  dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
   Milano, 7 luglio 1997
                              FORMIGONI
  (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio  1997
e  vistata  dal  commissario del governo con nota del 27 giugno 1997,
prot. n. 22702/1931).
                               ______
  (Omissis).