Art. 4.
 
  1. Alla liquidazione ed al rimborso  delle  spese  sostenute  dalla
comunita'  montana  in  attuazione  delle  funzioni  delegate  di cui
all'art.   2 si  provvede  con  un  atto  deliberativo  della  giunta
regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28/1992.