Art. 2.
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre
1989, n. 71 e' aggiunto il seguente comma:
  "3.  L'indennita'  di  cui  al primo comma non spetta ai componenti
delle Commissioni che svolgono le relative funzioni in rappresentanza
dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito dei normali  doveri
d'ufficio,  fermo  restando  il  diritto  all'eventuale indennita' di
missione.".