Art. 2. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 e' aggiunto il seguente comma: "3. L'indennita' di cui al primo comma non spetta ai componenti delle Commissioni che svolgono le relative funzioni in rappresentanza dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito dei normali doveri d'ufficio, fermo restando il diritto all'eventuale indennita' di missione.".