Art. 10.
  Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa
 
  1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di  affittacamere,
di  casa per ferie e di ostello per la gioventu' puo' essere revocata
dal comune, anche su segnalazione  dell'Azienda  provinciale  per  il
Turismo  o  della  azienda  unita'  sanitaria  locale  competenti per
territorio, nei seguenti casi:
   a)  venir  meno  del  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi  di  Pubblica  sicurezza,
approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
   b)  attivita' difforme dagli scopi per i quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione amministrativa.
  2.  Qualora  il  comune  rilevi  irregolarita'  diverse  da  quelle
indicate  al  comma  1,  diffida  a rimuovere le irregolarita' stesse
entro un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  e,  in  caso  di
persistenza,    procede   alla   sospensione   della   autorizzazione
amministrativa per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi.  Decorso
inutilmente   tale   periodo,   il   comune   procede   alla   revoca
dell'autorizzazione amministrativa.
  3.  Il  provvedimento  di  sospensione  temporanea  e   di   revoca
dell'autorizzazione   amministrativa  sono  comunicate  alla  Azienda
provinciale per il Turismo.