Art. 11. Sospensione temporanea dell'attivita', cessazione 1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all'Azienda provinciale per il Turismo. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attivita' si considera definitivamente cessata. 2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attivita' il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'Azienda provinciale per il Turismo ed al comune.