Art. 11.
          Sospensione temporanea dell'attivita', cessazione
 
  1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  amministrativa  che  intende
sospendere   temporaneamente   l'esercizio,   deve  darne  preventiva
comunicazione al comune e all'Azienda provinciale per il Turismo.  La
sospensione   temporanea  non  puo'  essere  superiore  a  sei  mesi,
prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei  mesi.
Decorso   tale  termine,  l'attivita'  si  considera  definitivamente
cessata.
  2. Nel caso di cessazione  definitiva  dell'attivita'  il  titolare
dell'autorizzazione    amministrativa    deve   darne   comunicazione
all'Azienda provinciale per il Turismo ed al comune.