Art. 12.
                               Tariffe
 
  1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1  ottobre
di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo
2 devono comunicare all'Azienda provinciale per il Turismo le tariffe
che  intendono  praticare  l'anno  successivo, comprensive di I.V.A.,
relative a ciascun servizio offerto o alla somma di piu' servizi, ivi
compresi quelli complementari ed accessori.
  2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato
implica l'automatica conferma di quelle in vigore.
  3. In caso di variazione della  classificazione  durante  il  corso
dell'anno  o  di  sostituzione del gestore della struttura ricettiva,
puo' procedersi, entro un  mese  dall'avvenuta  variazione,  a  nuova
comunicazione   delle   tariffe  da  valere  per  il  restante  corso
dell'anno.
  4. Le tariffe comunicate all'Azienda  provinciale  per  il  Turismo
devono essere vidimate dall'Azienda stessa.
  5.  Prima  della  riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del
nuovo anno,  il  gestore,  sulla  base  delle  tariffe  comunicate  e
vidimate  dall'Azienda  provinciale per il Turismo, deve compilare la
"tabella dei prezzi", secondo un modello  predisposto  dalla  Regione
Lazio.    Tale tabella e' depositata presso l'Azienda provinciale per
il Turismo, in duplice esemplare, ed e'  esposta  in  luogo  visibile
nella  struttura  ricettiva,  a  disposizione  degli  ospiti  e delle
autorita' vigilanti.
  6.  Il  gestore  deve,  altresi',  compilare,  su  apposito modello
predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da  tenere  esposto
in ciascuna camera.
  7.  Qualsiasi  pubblicazione  che  riporti i prezzi delle strutture
ricettive regolamentate dalla presente legge  deve  fare  riferimento
alle tabelle di cui al comma 5.