Art. 12. Tariffe 1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1 ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'Azienda provinciale per il Turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di piu' servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori. 2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore. 3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, puo' procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno. 4. Le tariffe comunicate all'Azienda provinciale per il Turismo devono essere vidimate dall'Azienda stessa. 5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'Azienda provinciale per il Turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella e' depositata presso l'Azienda provinciale per il Turismo, in duplice esemplare, ed e' esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorita' vigilanti. 6. Il gestore deve, altresi', compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera. 7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.