Art. 15. Vigilanza e controlli 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai comuni e dall'Azienda provinciale per il Turismo competenti per territorio. 2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.