Art. 15.
                        Vigilanza e controlli
 
  1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni  della  presente
legge  e'  esercitata  dai  comuni  e dall'Azienda provinciale per il
Turismo competenti per territorio.
  2.  Per  l'accertamento  delle  infrazioni  e  l'irrogazione  delle
relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di  cui
alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.