Art. 2. Definizione delle strutture ricettive 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non piu' di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non piu' di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 2. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. 3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da altri enti o aziende per l'ospitalita' dei propri dipendenti e loro familiari. 4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.