Art. 2.
                Definizione delle strutture ricettive
 
  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da
privati, composte da non piu' di sei camere, con un massimo di dodici
posti letto, ammobiliate, ubicate in non  piu'  di  due  appartamenti
nello   stesso   stabile,   nei   quali   sono  offerti  alloggio  ed
eventualmente servizi complementari.
  2. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive  attrezzate
per  il  soggiorno  e  il  pernottamento,  per  periodi limitati, dei
giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.
  3. Sono case per ferie le strutture  ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno  temporaneo,  non  superiore a novanta giorni, di persone o
gruppi  di  persone  e  gestite,  al  di  fuori  dei  normali  canali
commerciali  e  promozionali,  da  enti pubblici, associazioni o enti
religiosi operanti senza scopo  di  lucro  per  il  perseguimento  di
finalita'  sociali,  culturali,  assistenziali, religiose o sportive,
nonche'  da  altri  enti  o  aziende  per  l'ospitalita'  dei  propri
dipendenti e loro familiari.
  4.  Le  strutture  ricettive  di  cui ai commi 2 e 3 possono essere
realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.