Art. 3.
               Requisiti igienico-sanitari ed edilizi
 
  1. Le strutture ricettive di cui  all'articolo  2  devono  avere  i
requisiti  igienico-sanitari  ed  edilizi  previsti  dai  regolamenti
comunali per i locali di civile abitazione ed idonei  dispositivi  di
sicurezza secondo le disposizioni vigenti.