Art. 7. Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e' concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'Azienda provinciale per il Turismo. 2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'Azienda provinciale per il Turismo ed al Comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti: a) generalita' del richiedente; b) ubicazione dei locali destinati all'attivita'; c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; d) descrizione dettagliata dell'arredamento; e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori; f) periodo di esercizio dell'attivita'; g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale; b) certificato sanitario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; c) atti comprovanti la disponibilita' dei locali; d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformita' della struttura e della impiantistica alle norme vigenti; e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventu'; f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti; g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventu'; h) certificazione inerente la costituzione e le finalita' dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie; i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA. 4. L'Azienda provinciale per il Turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva. 5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'Azienda provinciale per il Turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonche' il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati. 6. Il provvedimento di autorizzazione e' comunicato alla Azienda provinciale per il Turismo. 7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.