Art. 7.
                    Attestato di classificazione
                   ed autorizzazione all'esercizio
 
  1. L'autorizzazione amministrativa  all'esercizio  delle  strutture
ricettive  di  cui  all'articolo  2  e'  concessa  dal comune, previo
attestato  di  classificazione  e  parere   rilasciati   dall'Azienda
provinciale per il Turismo.
  2.    Ai   fini   dell'attestato   di   classificazione   e   della
autorizzazione,  il  proprietario  o  il  gestore   della   struttura
ricettiva  interessata deve presentare all'Azienda provinciale per il
Turismo ed al Comune  competenti  per  territorio  domanda  in  carta
legale, da cui risulti:
   a) generalita' del richiedente;
   b) ubicazione dei locali destinati all'attivita';
   c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
   d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
   e)  descrizione  dettagliata  dei  servizi  offerti,  ivi compresi
quelli complementari ed accessori;
   f) periodo di esercizio dell'attivita';
   g) possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo  11  del  testo
unico  delle  leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto
legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  3. Alla domanda di  cui  al  comma  2  debbono  essere  allegati  i
seguenti documenti:
   a)  planimetria  dell'immobile  firmata  da  un  tecnico  iscritto
all'albo professionale;
   b) certificato  sanitario  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio;
   c) atti comprovanti la disponibilita' dei locali;
   d)  dichiarazione  sottoscritta da un tecnico abilitato attestante
la conformita' della  struttura  e  della  impiantistica  alle  norme
vigenti;
   e)  certificato  di  iscrizione alla sezione speciale del registro
delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del
1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere  ed
agli ostelli per la gioventu';
   f)  ricevute  comprovanti  il pagamento delle tasse di concessione
previste dalle norme vigenti;
   g) regolamento interno della struttura,  da  esporre  all'ingresso
dell'immobile  e  in  ogni  camera, limitatamente agli ostelli per la
gioventu';
   h)  certificazione  inerente  la  costituzione  e   le   finalita'
dell'ente  pubblico,  dell'associazione  o  l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente
alle case per ferie;
   i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a
ciascun servizio, comprensive di IVA.
  4.  L'Azienda  provinciale  per  il  Turismo,  sulla   base   della
documentazione  di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati
tramite apposito  sopralluogo,  trasmette  al  comune,  entro  trenta
giorni  dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione
ai sensi dell'articolo  6,  con  indicazione,  per  gli  esercizi  di
affittacamere,  della  categoria  attribuita,  e  un  motivato parere
concernente  l'autorizzazione  amministrativa   all'esercizio   della
struttura ricettiva.
  5.  Entro  i  trenta giorni successivi al ricevimento del parere da
parte dell'Azienda provinciale per il Turismo, il comune provvede  in
merito  all'autorizzazione  amministrativa, indicando la categoria di
classificazione, nonche' il numero delle camere, dei  posti  letto  e
dei servizi autorizzati.
  6.  Il  provvedimento  di autorizzazione e' comunicato alla Azienda
provinciale per il Turismo.
  7. L'autorizzazione si intende rinnovata  di  anno  in  anno,  alle
condizioni  originarie,  previo  pagamento delle tasse di concessione
previste dalle norme vigenti.