Art. 8.
                  Esercizio saltuario del servizio
                    di alloggio e prima colazione
 
  1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio  di
alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere con un massimo
di  sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti
stagionali, non sono tenuti a richiedere al  comune  l'autorizzazione
amministrativa ai sensi dell'articolo 7.
  2.  Il  servizio  deve  essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione  familiare  e  fornendo,  esclusivamente  a   chi   e'
alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza
alcun tipo di manipolazione.
  3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono comunque
comunicare  preventivamente  all'Azienda  provinciale  per il Turismo
competente per territorio l'avvio  dell'attivita',  dichiarando,  con
apposita  autocertificazione  in  carta  legale,  gli elementi di cui
all'articolo 7, comma 2, per  comprovare  l'esistenza  dei  requisiti
previsti dall'articolo 3.
   4.  L'Azienda  provinciale  per  il Turismo provvede ad effettuare
apposito  sopralluogo   ai   fini   della   conferma   del1'idoneita'
all'esercizio dell'attivita'.
  5.  Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono
inserite in specifico elenco del quale l'Azienda provinciale  per  il
Turismo cura la diffusione.