Art. 8. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione 1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7. 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. 3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono comunque comunicare preventivamente all'Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio l'avvio dell'attivita', dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3. 4. L'Azienda provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma del1'idoneita' all'esercizio dell'attivita'. 5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'Azienda provinciale per il Turismo cura la diffusione.