Art. 9.
                  Variazione della classificazione
 
  1.  Nel  caso  in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che
hanno dato luogo alla classificazione originaria delle  strutture  di
cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'Azienda provinciale per
il Turismo la variazione dell'attestato di classificazione.
  2.  La  variazione  di  cui  al comma 1 e' comunicata dalla Azienda
provinciale  per   il   Turismo   al   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione   amministrativa   all'esercizio,   ai   fini  della
conseguente rettifica del provvedimento.