Art. 9. Variazione della classificazione 1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'Azienda provinciale per il Turismo la variazione dell'attestato di classificazione. 2. La variazione di cui al comma 1 e' comunicata dalla Azienda provinciale per il Turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.