Art. 4. Elenco degli ingegneri abilitati al collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e dei montacarichi 1. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro tiene l'elenco degli ingegneri abilitati ai collaudi ed alle ispezioni degli ascensori e dei montacarichi e lo aggiorna annualmente. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti di diritto, a richiesta degli interessati, gli ingegneri che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 15 maggio 1996, n. 9, risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415; b) iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 428, per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge; c) svolgimento per almeno cinque anni di collaudi e ispezioni di ascensori e montacarichi presso una delle seguenti pubbliche amministrazioni: 1) Ufficio provinciale prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro; 2) Ufficio provinciale tecnica della sicurezza; 3) Ufficio provinciale prevenzione degli infortuni; 4) Ufficio provinciale sicurezza del lavoro; 5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro; 6) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI); 7) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); 8) Unita' sanitarie locali. 3. Gli ingegneri delle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c) privi dei requisiti ivi richiesti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dopo aver raggiunto cinque anni di attivita' nel settore specifico o dopo aver superato l'esame tecnico pratico di abilitazione di cui all'articolo 5. 4. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1 gli ingegneri in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e svolgimento per almeno dieci anni di attivita' professionale nel campo specifico della costruzione e dell'installazione di elevatori in genere. Il periodo e' ridotto a cinque anni se l'attivita' e' stata svolta presso un'impresa costruttrice o installatrice di ascensori e montacarichi; b) superamento dell'esame teorico pratico di abilitazione di cui all'articolo 5. 5. L'ingegnere incaricato dei collaudi e delle ispezioni deve svolgere la sua attivita' in modo imparziale ed indipendente e non deve intrattenere rapporti di dipendenza con le ditte incaricate della manutenzione sugli ascensori. 6. Il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro puo' sospendere o cancellare dall'elenco degli ingegneri abilitati di cui al comma 1 gli iscritti che violano la normativa sugli ascensori e montacarichi.