Art. 4.
            Elenco degli ingegneri abilitati al collaudo
        ed alle ispezioni degli ascensori e dei montacarichi
 
  1.  L'Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente e la
tutela  del  lavoro  tiene  l'elenco  degli  ingegneri  abilitati  ai
collaudi  ed  alle  ispezioni degli ascensori e dei montacarichi e lo
aggiorna annualmente.
  2. Nell'elenco di cui al  comma  1  sono  iscritti  di  diritto,  a
richiesta  degli interessati, gli ingegneri che, alla data di entrata
in vigore della legge provinciale 15 maggio 1996, n. 9, risultano  in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a)  iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
   b) iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  428,  per  gli interventi di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge;
   c) svolgimento per almeno cinque anni di collaudi e  ispezioni  di
ascensori   e   montacarichi  presso  una  delle  seguenti  pubbliche
amministrazioni:
    1) Ufficio provinciale  prevenzione  infortuni  e  sicurezza  del
lavoro;
    2) Ufficio provinciale tecnica della sicurezza;
    3) Ufficio provinciale prevenzione degli infortuni;
    4) Ufficio provinciale sicurezza del lavoro;
    5)  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale - ruolo
Ispettorato del lavoro;
    6) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI);
    7) Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro (ISPESL);
    8) Unita' sanitarie locali.
  3.  Gli  ingegneri delle amministrazioni di cui al comma 2, lettera
c)  privi  dei  requisiti  ivi  richiesti  possono  essere   iscritti
nell'elenco  di  cui  al  comma  1 dopo aver raggiunto cinque anni di
attivita' nel settore specifico o dopo aver superato l'esame  tecnico
pratico di abilitazione di cui all'articolo 5.
  4.  Possono  essere  iscritti  all'elenco  di  cui  al  comma 1 gli
ingegneri in possesso dei seguenti requisiti:
   a) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e svolgimento
per almeno dieci anni di attivita' professionale nel campo  specifico
della  costruzione  e  dell'installazione  di elevatori in genere. Il
periodo e' ridotto a cinque  anni  se  l'attivita'  e'  stata  svolta
presso   un'impresa  costruttrice  o  installatrice  di  ascensori  e
montacarichi;
   b) superamento dell'esame teorico pratico di abilitazione  di  cui
all'articolo 5.
  5.  L'ingegnere  incaricato  dei  collaudi  e  delle ispezioni deve
svolgere la sua attivita' in modo imparziale ed  indipendente  e  non
deve  intrattenere  rapporti  di  dipendenza  con le ditte incaricate
della manutenzione sugli ascensori.
  6.  Il  direttore  dell'Agenzia  provinciale  per   la   protezione
dell'ambiente  e  la  tutela  del lavoro puo' sospendere o cancellare
dall'elenco degli ingegneri abilitati di cui al comma 1 gli  iscritti
che violano la normativa sugli ascensori e montacarichi.