Art. 5. Esame di abilitazione 1. E' istituita presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, la commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione ai collaudi ed alle ispezioni degli ascensori e dei montacarichi. 2. Essa e' composta da: a) un ingegnere, esperto della sicurezza addetto alla vigilanza sugli ascensori, appartenente all'Agenzia provinciale per la protezione e la tutela del lavoro, designato dal direttore della stessa; b) un ingegnere, esperto nel settore della sicurezza degli impianti, designato dall'ordine professionale degli ingegneri; c) un ingegnere, esperto in costruzione e manutenzione di ascensori, designato dalla associazione costruttrici e manutentrici di ascensori e montacarichi. 3. L'esame di abilitazione consiste in una prova pratica selettiva e in una prova orale secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. 4. La prova pratica selettiva consiste nell'esame di un progetto di ascensori, nell'effettuazione o descrizione di prove sugli ascensori e sui loro dispositivi di sicurezza, nonche' nell'accertamento della conoscenza sia degli schemi elettrici ed idraulici e dei vari componenti con caratteristiche di impiego e sicurezza, sia delle modalita' d'uso degli strumenti di misura. 5. La prova orale deve accertare la conoscenza delle norme di prevenzione degli infortuni, la conoscenza generale e l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari, nonche' delle direttive comunitarie e delle norme di buona tecnica, in materia di ascensori e montacarichi. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 28 novembre 1996 DURNWALDER