Art. 5.
                        Esame di abilitazione
 
  1.  E'  istituita  presso  l'Agenzia  provinciale per la protezione
dell'ambiente e la tutela del lavoro, la commissione esaminatrice per
il conseguimento dell'abilitazione  ai  collaudi  ed  alle  ispezioni
degli ascensori e dei montacarichi.
  2. Essa e' composta da:
   a)  un  ingegnere,  esperto della sicurezza addetto alla vigilanza
sugli  ascensori,  appartenente  all'Agenzia   provinciale   per   la
protezione  e  la  tutela  del  lavoro, designato dal direttore della
stessa;
   b)  un  ingegnere,  esperto  nel  settore  della  sicurezza  degli
impianti, designato dall'ordine professionale degli ingegneri;
   c)   un  ingegnere,  esperto  in  costruzione  e  manutenzione  di
ascensori, designato dalla associazione costruttrici  e  manutentrici
di ascensori e montacarichi.
  3.  L'esame di abilitazione consiste in una prova pratica selettiva
e in una prova orale  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.
  4. La prova pratica selettiva consiste nell'esame di un progetto di
ascensori,  nell'effettuazione o descrizione di prove sugli ascensori
e sui loro dispositivi di sicurezza, nonche' nell'accertamento  della
conoscenza  sia  degli  schemi  elettrici  ed  idraulici  e  dei vari
componenti con caratteristiche di  impiego  e  sicurezza,  sia  delle
modalita' d'uso degli strumenti di misura.
  5.  La  prova  orale  deve  accertare  la conoscenza delle norme di
prevenzione degli infortuni, la conoscenza generale e  l'applicazione
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari,  nonche'  delle
direttive comunitarie e delle norme di buona tecnica, in  materia  di
ascensori e montacarichi.
  Il  presente  regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
   Bolzano, 28 novembre 1996
                             DURNWALDER