Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000, a carico dell'esercizio 1997. 2. L'onere di cui al comma 1, gravera' sul cap. 60445 (Finanziamento all'USL per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 1 del bilancio stesso (Promozione sociale, istruzione e cultura - Tutela della salute - Risonanza magnetica - D.1.3).