Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 4.000.000.000, a carico dell'esercizio 1997.
  2.  L'onere  di  cui  al  comma  1,   gravera'   sul   cap.   60445
(Finanziamento    all'USL   per   l'adeguamento   tecnologico   delle
apparecchiature sanitarie) del bilancio di previsione  della  Regione
per l'anno 1997.
  3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
l'utilizzo  di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020
(Fondo globale per il finanziamento di  spese  di  investimento)  del
bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'anno  1997, a valere
sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 1 del bilancio
stesso (Promozione sociale,  istruzione  e  cultura  -  Tutela  della
salute - Risonanza magnetica - D.1.3).