(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 29 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art.1. Finalita' 1. Nel quadro della tutela del patrimonio storico e culturale e al fine di favorire la ricerca per mezzo della messa a disposizione del pubblico del maggior numero di dati riguardanti la storia regionale, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove e sostiene le iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione dei fondi archivistici di interesse storico presenti sul suo territorio, o che rivestano comunque notevole importanza per lo studio della storia della Valle d'Aosta, di cui sono proprietari, possessori o detentori, le persone e gli enti privati, gli enti ecclesiastici e le associazioni di culto. Art. 2. Spese per il riordino e l'inventariazione 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione e in accordo con i proprietari, possessori o detentori, ha la facolta' di fare ordinare, inventariare e/o riprodurre a spese della Regione: a) i fondi archivistici dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato), appartenenti a persone ed enti privati, anche se depositati presso enti pubblici; b) i fondi archivistici di enti ecclesiastici e associazioni di culto, che rivestano un particolare interesse storico. 2. Il programma di riordino e di inventariazione dei fondi archivistici di cui al precedente comma e' stabilito annualmente dall'archivio storico regionale, che, salve le competenze della Soprintendenza archivistica e d'intesa con la stessa, cura le operazioni di riordino e di inventariazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge regionale 19 febbraio 1988 n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale. Disciplina dell'Archivio storico regionale). Per l'effettuazione di tali operazioni l'Amministrazione regionale puo' avvalersi della collaborazione di consulenti e di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13/1988. Gli incarichi conferiti in base agli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13/1988 possono derogare ai limiti previsti all'art. 10, commi 2 e 4, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni). 3. I diritti d'autore, relativi agli inventari ed agli altri strumenti di ricerca e di consultazione redatti in connessione con i lavori di riordino, spettano all'amministrazione regionale a titolo originario. L'uso di tali strumenti da parte dei proprietari dei fondi oggetto degli interventi potra' essere regolamentato dalle convenzioni di cui all'art. 5, lett. b), della presente legge.