(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 35 del 29 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art.1.
                              Finalita'
 
  1.  Nel quadro della tutela del patrimonio storico e culturale e al
fine di favorire la ricerca per mezzo della messa a disposizione  del
pubblico  del maggior numero di dati riguardanti la storia regionale,
la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove e sostiene  le  iniziative
di  riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione
dei  fondi  archivistici  di  interesse  storico  presenti  sul   suo
territorio,  o  che  rivestano  comunque  notevole  importanza per lo
studio della storia della Valle d'Aosta,  di  cui  sono  proprietari,
possessori  o  detentori,  le  persone  e  gli enti privati, gli enti
ecclesiastici e le associazioni di culto.
 
                               Art. 2.
              Spese per il riordino e l'inventariazione
 
  1. La Giunta regionale, su proposta  dell'assessore  alla  Pubblica
Istruzione e in accordo con i proprietari, possessori o detentori, ha
la  facolta'  di  fare  ordinare, inventariare e/o riprodurre a spese
della Regione:
   a) i fondi archivistici dichiarati di notevole interesse  storico,
ai  sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre  1963,  n.  1409  (norme  relative  all'ordinamento  e   al
personale  degli  archivi  di  Stato), appartenenti a persone ed enti
privati, anche se depositati presso enti pubblici;
   b)  i  fondi  archivistici di enti ecclesiastici e associazioni di
culto, che rivestano un particolare interesse storico.
  2.  Il  programma  di  riordino  e  di  inventariazione  dei  fondi
archivistici  di  cui  al  precedente  comma e' stabilito annualmente
dall'archivio storico  regionale,  che,  salve  le  competenze  della
Soprintendenza  archivistica  e  d'intesa  con  la  stessa,  cura  le
operazioni di riordino e di inventariazione, ai  sensi  dell'art.  1,
comma  2,  lett.  e),  della  legge  regionale 19 febbraio 1988 n. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21  maggio  1985,  n.
35,  concernente  ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico
del  personale.  Disciplina  dell'Archivio  storico  regionale).  Per
l'effettuazione  di  tali operazioni l'Amministrazione regionale puo'
avvalersi della collaborazione di consulenti e di personale  a  tempo
determinato,  ai  sensi  degli artt.   7 e 8 della legge regionale n.
13/1988. Gli incarichi conferiti in base agli artt. 7 e 8 della legge
regionale n. 13/1988 possono derogare ai limiti previsti all'art. 10,
commi 2 e 4, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47  (Disciplina
del   conferimento   di   speciali   incarichi   a  soggetti  esterni
all'amministrazione  regionale  e  dell'organizzazione,  adesione   e
partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).
  3.  I  diritti  d'autore,  relativi  agli  inventari  ed agli altri
strumenti di ricerca e di consultazione redatti in connessione con  i
lavori  di  riordino, spettano all'amministrazione regionale a titolo
originario.  L'uso di tali strumenti da  parte  dei  proprietari  dei
fondi  oggetto  degli  interventi  potra'  essere regolamentato dalle
convenzioni di cui all'art. 5, lett. b), della presente legge.