Art. 3. Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico 1. L'Archivio storico regionale puo' concedere contributi, sino ad un massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile, in favore di persone ed enti privati, di enti ecclesiastici e di associazioni di culto che siano proprietari, possessori o detentori di archivi storici gia' ordinati e inventariati, o per i quali esista un progetto di riordino e inventariazione ai sensi dell'art. 2. Tali contributi possono essere destinati: a) all'acquisto di arredi e attrezzature per la conservazione dei documenti di interesse storico, previa presentazione di almeno tre preventivi; b) al restauro di documenti di interesse storico, previa presentazione di almeno tre preventivi forniti da ditte specializzate; c) alla conservazione e alla continuazione delle principali serie documentarie conservate presso l'archivio corrente della Curia episcopale, previa presentazione di almeno 3 preventivi; d) ai lavori di disinfezione e disinfestazione dei locali contenenti i fondi archivistici di interesse storico, previa presentazione di almeno tre preventivi, forniti da ditte specializzate. 2. Nel caso di acquisto di arredi e attrezzature, di lavori di disinfezione e di disinfestazione, di lavori di restauro e di riproduzione che riguardino fondi archivistici depositati presso l'Archivio storico regionale, nonche' nel caso in cui detti acquisti ed interventi riguardino fondi archivistici appartenenti all'amministrazione regionale, questa provvede direttamente e a proprie spese a far eseguire le forniture e i lavori di disinfezione, disinfestazione, restauro e riproduzione in economia, secondo le modalita' previste dai regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8 per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia e nei limiti delle spese ivi previste. Le spese relative gravano sul capitolo 56940 ("Archivio storico regionale - Spese per l'acquisto, la tutela e la conservazione del materiale archivistico").