Art. 5. Condizioni 1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, i richiedenti devono preventivamente soddisfare alle seguenti condizioni: a) predisposizione di locali sufficienti ad accogliere i fondi archivistici oggetto degli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale; b) sottoscrizione di una convenzione con la Regione, finalizzata ad assicurare la fruizione del materiale archivistico da parte degli studiosi; c) impegnarsi, se si tratta di fondi archivistici dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, a riservare all'Amministrazione regionale il diritto di prelazione, per la durata di tre mesi a fare data dalla scadenza fissata dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963, ove il Ministro dei Beni culturali rinunciasse ad esercitare direttamente il diritto di prelazione previsto dal citato articolo.