Art. 5.
                             Condizioni
 
  1.  Per  accedere  ai  benefici  previsti  dalla  presente legge, i
richiedenti   devono   preventivamente   soddisfare   alle   seguenti
condizioni:
   a)  predisposizione  di  locali  sufficienti ad accogliere i fondi
archivistici oggetto degli interventi finanziati dall'Amministrazione
regionale;
   b) sottoscrizione di una convenzione con la  Regione,  finalizzata
ad  assicurare la fruizione del materiale archivistico da parte degli
studiosi;
   c) impegnarsi, se si tratta di fondi  archivistici  dichiarati  di
notevole  interesse  storico  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,  a  riservare
all'Amministrazione regionale il diritto di prelazione, per la durata
di  tre  mesi  a  fare  data  dalla scadenza fissata dall'art. 40 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963, ove il Ministro
dei Beni culturali rinunciasse ad esercitare direttamente il  diritto
di prelazione previsto dal citato articolo.